Lo Statuto
“COMITATO VIABILITÀ MONASTIER”
STATUTO
ART. 1
E’ costituito in data 25 gennaio 2010 il Comitato spontaneo denominato “Comitato Viabilità Monastier” con sede in Monastier di Treviso (TV).
Il Comitato è apolitico, apartitico, aconfessionale e senza fini di lucro ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile.
E’ fatto divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme dirette, indirette o differite.
L’eventuale avanzo di gestione deve essere destinato interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al successivo art 2.
La durata del Comitato è di due anni.
ART. 2
Il Comitato promuove la partecipazione dei propri associati alla vita della comunità locale, avendo come finalità generali le seguenti:
- attivare le coscienze dei cittadini e modificare i comportamenti
- intervenire a difesa del cittadino, prevenendo ingiustizie
- attuare i diritti riconosciuti dalle leggi e favorire il riconoscimento dei diritti
- fornire ai cittadini strumenti per tutelarsi e dialogare ad un livello più consapevole con le istituzioni
- costruire alleanze e collaborazioni indispensabili per risolvere i conflitti e promuovere i diritti.
Il Comitato in particolare si pone come obiettivo prioritario quello di realizzare le iniziative idonee a tutelare i cittadini di Monastier, e indirettamente quelli dei comuni contermini, rispetto alla previste opere viarie conseguenti all’apertura del casello autostradale di Meolo e ad altri interventi.
In tal senso intende operare principalmente allo scopo di prendere coscienza dei cambiamenti a cui il territorio andrà inevitabilmente incontro, fare le opportune proposte agli Enti interessati, sollecitare gli Enti a coinvolgere i cittadini nell’iter che verrà seguito per la realizzazione di queste opere.
ART. 3
L'adesione al Comitato non è assoggettata al versamento di quote ed è aperta a tutti coloro che, essendo in accordo con l’obiettivo enunciato nell’articolo 2, desiderino collaborare al perseguimento degli stessi.
Il Comitato si riunisce in Assemblea aperta, la partecipazione è personale e diretta, non sono ammesse deleghe.
Il Comitato si può riunire nei modi e nei tempi che verranno ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo.
ART. 4
Il Consiglio Direttivo viene nominato fra tutti gli aderenti al Comitato. Tutti gli aderenti al Comitato sono eleggibili nel Consiglio Direttivo e possono al termine del mandato essere rieletti.
ART. 5
I componenti del Consiglio Direttivo nomineranno al loro interno il Presidente, il vice-Presidente ed il Segretario del Comitato.
Al Presidente, o in sua assenza al Vice-Presidente, spetta la presidenza delle riunioni del Comitato e del Consiglio Direttivo.
ART. 6
Il potere rappresentativo del Comitato spetta al Presidente o in sua assenza al vice-Presidente o ad altri componenti del Consiglio Direttivo, previa autorizzazione della maggioranza del medesimo.
ART. 7
Il numero dei componenti il Consiglio Direttivo potrà variare, a discrezione del Direttivo, in modo tale da soddisfare le esigenze del Comitato stesso, con un numero di componenti comunque non inferiore a tre.
ART. 8
Le cariche previste dallo Statuto hanno validità massima di due anni.
Trascorso il periodo sopra indicato, senza che sia stato nominato un nuovo Consiglio Direttivo, tutte le cariche previste dal presente Statuto saranno assunte ad interim dal Presidente.
ART. 9
E' fatto obbligo a tutti gli aderenti di osservare e far rispettare il presente Statuto.
ART. 10
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del Comitato, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo verrà devoluto a fini di utilità sociale.
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